13 luglio 2020. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale di oggi il Decreto 30 giugno 2020 “Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni. Inserimento nella Tabella I delle sostanze: analoghi di struttura e derivati del fentanil”.

Obiettivo del decreto è il contrasto della sintesi di sostanze stupefacenti non incluse nelle tabelle, cosiddette designer drugs, derivate del fentanil che è presente nella Tabella I.

Già nel luglio dello scorso anno l'International Narcotics Control Board aveva trasmesso una lista di 93 analoghi del fentanil, senza un riconosciuto uso terapeutico.

I fentanili, una famiglia di oppioidi sintetici per lo più di elevata potenza, sono in grado di produrre gravi effetti in piccole quantità, tra cui la depressione respiratoria.

La loro produzione è relativamente semplice e sono venduti sul mercato web come sostituti «legali» di oppioidi illeciti o come medicinali contraffatti, senza che gli utilizzatori ne siano al corrente.

Nella Tabella I del Testo unico sono già presenti 32 analoghi del fentanil ma si è preferito inserire una specifica definizione che descrive una struttura chimica unica senza l'individuazione del nome chimico delle sostanze.

Nella Tabella I sono stati inseriti, pertanto, gli “Analoghi di struttura e derivati del fentanil (denominazione comune)” come da nota descrittiva in calce alla Tabella che così definisce gli analoghi:

“Le sostanze correlate al fentanil comprendono qualsiasi sostanza non altrimenti controllata in una tabella che è strutturalmente correlata al fentanil mediante una o più delle seguenti modifiche:

  1. sostituzione della porzione fenilica del gruppo fenetilico con qualsiasi monociclo, sostituito o meno nel monociclo;
  2. sostituzione nel o sul gruppo fenetilico con gruppi alchilici, alchenilici, alcossilici, idrossilici, alogeni, aloalchilici, amminici o nitrici;
  3. sostituzione in o sull'anello di piperidina con gruppi alchilici, alchenilici, alcossilici, esteri, eterei, idrossilici, alogeni, aloalchilici, amminici o nitrici;
  4. sostituzione dell'anello di anilina con qualsiasi monociclo aromatico, sostituito o meno nel o sul monociclo aromatico;
  5. sostituzione del gruppo N-propionile con un altro gruppo acile”.

 Il decreto entra in vigore il 28 luglio prossimo.

Il decreto è pubblicato nella pagina Norme ed altro/2020 del sito.